RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI – TRATTATO DI PARIGI (art. 19 Trattato di pace del 10 febbraio 1947 – L. n. 124 dell’8 marzo 2006 )
Il Trattato di pace tra Italia e Forze alleate del 1947 introdusse la possibilità per i cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano che subivano la perdita della cittadinanza italiana in quanto residenti alla data 10 giugno 1940 (data di entrata in guerra dell’Italia) in territori ceduti dall’Italia ad altra nazione, di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato. Le persone dunque residenti nei territori delle province di Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Zara, ceduti alla Jugoslavia, nonché nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia avevano la facoltà di conservare ininterrottamente la cittadinanza italiana rendendo la prescritta dichiarazione. L’opzione espressa da uno dei genitori si estendeva ai figli minori di 8 anni, non coniugati. Le persone del gruppo linguistico italiano che non hanno optato hanno perduto la cittadinanza italiana e acquisito quella jugoslava o francese. La legge 8 marzo 2006, n.
REQUISITI
Si può fare la domanda comprovando di possedere i requisiti che rendevano possibile l’esercizio della facoltà di opzione (appartenenza al gruppo linguistico italiano, residenza al 10 giugno 1940 nei territori ceduti). I requisiti verranno verificati dal Ministero dell’Interno in collaborazione con un’apposita Commissione interministeriale, la verifica sarà vincolante.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
- certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
- certificato di attuale residenza (se residente in Comune italiano, verrà acquisito d’ufficio);
- certificato o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10 giugno 1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
- certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15 settembre 1947 - data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi - era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);
- attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
- ogni altra utile documentazione che comprovi la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.).
I discendenti in linea retta (figli, nipoti, ecc.) delle persone indicate che intendono chiedere l’acquisto della cittadinanza italiana debbono invece allegare alla domanda questi altri documenti:
- documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di residenza e cittadinanza sopra evidenziati, nonché l’appartenenza alla cultura italiana e l’uso della lingua italiana;
- certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e l’ascendente;
- certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
- attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
- ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 250
La legge 132 del 01/12/2018, ha introdotto un contributo di 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali. Per la compilazione, si dovrà utilizzare il normale modello denominato “ch 8 ter” (a tre sezioni), indicando i dati del modello linkato di seguito (oltre a quelli dell'interessato al procedimento di cittadinanza). Il versamento può essere eseguito presso tutti gli sportelli Lottomatica e i punti ITB (presso le tabaccherie) muniti di tessera sanitaria. Si faccia attenzione a indicare nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN i dati dell'interessato al procedimento di cittadinanza, indipendentemente da chi esegue materialmente il pagamento del bollettino. I bollettini sono disponibili presso le Prefetture e gli uffici postali dotati di “Sportello Amico”. L'interessato dovrà poi consegnare, all'atto della richiesta concernente la cittadinanza, la prima sezione (Attestazione di Versamento) e trattenere la seconda (Ricevuta di Versamento).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Trattato di Pace del 10 febbraio 1947;
- Legge 8 marzo 2006 n. 124
UFFICIO COMPETENTE – STATO CIVILE
Tel: 0382/64001 int. 2
Fax: 0382/615581
Mail: rossella.martani@comune.landriano.pv.it
Pec: info@pec.comune.landriano.pv.it