SEPARAZIONI E DIVORZI (ARTT. 6-12-D.L. 132/2014)
SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’AVVOCATO AI SENSI DELL’ART. 6
FORMA DELLA CONVENZIONE E TEMPI
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma. L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della Procura o del Tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge. La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. All' avvocato verrà inviata, all'indirizzo pec conferma della trascrizione. Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che l'avvocato indichi all'Ufficiale di stato civile le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9/12/2014. Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
MODALITA’ DI INVIO
La convenzione dovrà essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile da uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione. L'avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato pdf firmata digitalmente. In caso di convenzione di divorzio l'avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente. L'avvocato deve utilizzare per l'invio dell’accordo il proprio indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune. Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta. L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte dell'avvocato.
COMPETENZA
L'Ufficio di stato civile del Comune di Landriano è competente a ricevere la convenzione se:
- è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero;
- non è competente il comune di residenza, come invece previsto nella procedura di cui all’art.12.
SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’AVVOCATO AI SENSI DELL’ART. 12
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
- residenza di uno dei coniugi.
E’ necessario contattare l’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente sottoscrivendo, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per l’avvio del procedimento ed il conferimento dati per l’acquisizione d’ufficio dei documenti. Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo. Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
MODIFICA DEGLI ACCORDI
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum). In tutti i casi sarà necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile. Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da versarsi tramite bonifico bancario sul c/c del Comune di Landriano al momento della dichiarazione per la separazione o per il divorzio o per la modifica di precedenti condizioni per la separazione o per il divorzio.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Documenti di identità;
- Nel caso di divorzio - Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
- Nel caso di modifica delle precedenti condizioni - Precedente accordo.
UFFICIO COMPETENTE – STATO CIVILE
Tel: 0382/64001 int. 2
Fax: 0382/615581
Mail: rossella.martani@comune.landriano.pv.it
Pec: info@pec.comune.landriano.pv.it